MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA

ORDINANZA N. 03/2005

 Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia,

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 02/2004 in data 15 Gennaio 2004, con la qualeèstato reso obbligatorio l’utilizzo del servizio di rimorchio per determinate tipologie di navi in arrivo ed in partenza dal porto di Olbia;

VISTA l’Ordinanza n°13/2004 in data 23 Aprile 2004, con la quale sono state apportate modifiche al regime tariffario stabilito dall’Ordinanza n°02/2004 citata;

VALUTATI i risultati raggiunti e le problematiche emerse nel primo periodo di applicazione delle predette Ordinanze;

RITENUTO che, in presenza di determinate condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli sia possibile raggiungere un adeguato livello di sicurezza in alcune manovre delle navi che scalano il porto di Olbia con l’adozione di misure parzialmente differenti da quelle di cui all’Ordinanza 02/2004;

RITENUTO viceversa, che le preoccupazioni evidenziate nell’Ordinanza n°02/2004 per quanto concerne la sicurezza della navigazione e l’incolumitàpubblica richiedono un incremento della prontezza operativa del servizio di rimorchio, da raggiungersi attraverso la previsione di ulteriori compiti e relativi incentivi;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 20/1995 in data 27 Giugno 1995, con la quale era stato istituito il servizio di vigilanza antincendio nel porto di Olbia;

VISTO che, a causa del tempo trascorso dalla propria precedente Ordinanza n. 19/1998 in data 14 Luglio 1998, con la quale erano state determinate le tariffe per il servizio di rimorchio e per il servizio di vigilanza antincendio nel porto di Olbia, se ne impone l’aggiornamento;

RITENUTO che sussistano esigenze di certezza per gli operatori marittimi e portuali che impongono l’opportunitàdi adottare soluzioni amministrative adeguate, ancorchéin via provvisoria, riguardo alla redditivitàed ai costi del servizio di rimorchio, salva la verifica delle tariffe prevista dalla nota prot. DEM3/1589 del 17/06/2003;

VISTA la nota prot. DEM3/1589 del 17/06/2003 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha altresìindicato i criteri e meccanismi di formazione delle tariffe per il servizio di rimorchio.

VISTA la nota DEM3/3801 del 29 dicembre 2004 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto nella cifra di€3.718.000 il valore del rimorchiatore“Alessandro Onorato”, in servizio presso questo porto, da assumere a base di calcolo per lo sviluppo della formula tariffaria di cui alla circolare ministeriale prot. DEM3/1589 del 17 giugno 2003;

RITENUTO che, in ragione della presente scelta amministrativa, sia opportuno eventualmente, anche in funzione del cambiamento dei presupposti relativi alla avverse condimeteo (intensitàdel vento superiore a 20 nodi e intensitàmedia delle raffiche superiore a 25 nodi) valutati all’attualità, che la verifica finalizzata alla rideterminazione tariffaria sia effettuata, la prima volta, al termine dell’anno solare 2005, in parziale deroga pertanto alle disposizioni di cui alla nota prot. DEM3/1589 citata che prevedono invece una cadenza biennale;

CONSIDERATO che, allo scopo di acquisire i dati necessari per effettuare la suddetta verifica nel lungo periodo, nonchéallo scopo di valutare, volta per volta, l’opportunitàdi imporre l’utilizzo del rimorchiatore, la Capitaneria di Porto sièdotata di strumenti tecnici idonei alla misurazione e registrazione costanti delle variazioni nell’intensitàe nella direzione del vento;

TENUTO CONTO dell’esito delle riunioni tenutesi preliminarmente con rappresentanti qualificati di tutti gli enti, autoritàed associazioni interessate;

VISTE le risposte pervenute con i fogli in data 21 dicembre 2004 e 12 gennaio 2005 da parte della Confitarma , e con i fogli prot. n°1167/LP del 28 dicembre 2004 e prot. n°LP/41 in data 17 gennaio 2005 da parte della Fedarlinea, in riscontro alle note di questo Comando prot. n°13/22076/TEC del 23 dicembre 2004 - con la quale veniva avviata l’istruttoria - e prot. n°13/017/TEC del 3 gennaio 2005 con la quale si sottoponeva a visione la versione definitiva del provvedimento;

VISTA il fax prot. 645/05 del 19 gennaio 2005 di Assorimorchiatori in riscontro alla nota 13/017/TEC del 3 gennaio 2005 di questo Comando, con il quale non si ritiene condivisibile l’applicazione del criterio di determinazione del costo annuo del rimorchiatore pur deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota DEM3/3801 del 29 dicembre 2004 precedentemente citata;

VISTO il parere favorevole alle scelte sotto riportate espresso dal Capo della locale Corporazione Piloti del porto;

VISTO l’art. 14, commi 1-bis ed 1-ter, della Legge n°84/94;

ACQUISITA l’intesa con l’AutoritàPortuale di Olbia e Golfo Aranci su quanto forma oggetto degli artt. 3, 4 e 5 della presente ordinanza;

VISTI gli articoli 30, 66, 81, 101 e 1173 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 60 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1
(Istituzione del Servizio di vigilanza operativa per l’assistenza alla manovra)

Il servizio di rimorchio e quello di vigilanza antincendio sono integrati con quello di vigilanza operativa per l’assistenza alla manovra per le navi in arrivo e partenza dal porto di Olbia.

Articolo 2
(Regolamentazione del servizio di vigilanza operativa per l’assistenza alla manovra)

Il servizio divigilanza operativadi cui al precedente articolo 1èassicurato dalla Societàconcessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Olbia con le modalitàche seguono.
Tale servizio consiste nell’assicurare - in aggiunta ed in concomitanza con il servizio di vigilanza antincendio ed il servizio di rimorchio - la presenza, nello specchio acqueo in prossimitàdegli ormeggi, del rimorchiatore, pronto ad intervenire in ogni caso di emergenza per la sicurezza delle manovre portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità.
Per tale servizio compete la tariffa come individuata al comma 2 dell’art. 6 della presente ordinanza.

Articolo 3
(Regolamentazione del servizio di rimorchio)

Nel caso in cui nello specchio acqueo antistante gli ormeggi, con vento, da qualunque direzione proveniente (salve le eccezioni di cui all’art. 5 che segue), che raggiunga i valori determinati ai sensi dell’art. 4, le navi in manovra sono obbligate ad avvalersi del rimorchiatore in servizio di rimorchio con le modalitàche seguono.

Articolo 4
(Criteri per l’imposizione dell’obbligatorietàdel servizio di rimorchio)

Ai fini della presente ordinanza, il servizio di rimorchio diviene obbligatorio se saràregistrato almeno uno dei seguenti valori:

La rilevazione che faràfede ai fini di quanto sopra saràeffettuata come segue:
I parametri piùsignificativi del vento, compresi direzione, intensità, intensitàdelle raffiche e le medie dei suddetti valori, rilevati ed elaborati dal sistema tecnico a disposizione della Capitaneria di Porto, sono liberamente consultabili sul sito web www.globalwifi.it/meteolbia30s.htm.

Articolo 5
(Esenzioni dall’obbligo del rimorchio)

Sono esentate dall’obbligo di cui al precedente articolo 3:

Articolo 6
(Tariffe dei servizi)

La tariffa per il servizio di vigilanza antincendio, istituito con l’Ordinanza n. 20/1995 e determinata dall’Allegato all’Ordinanza n. 19/1998, Capo II – Vigilanza Antincendio, Articolo 4, è rimodulata come segue:

In ogni caso, la suddetta tariffa per il servizio di vigilanza antincendio resterà valida fino all’attivazione di un presidio dei Vigili del Fuoco da realizzarsi nella Zona Industriale di Olbia.

Le tariffe per il servizio di vigilanza operativa per l’assistenza alla manovra, istituito con la presente Ordinanza, sono individuate come segue:
- € 0,15 (Eurozero/Centesimiquindici) in conto ad ogni passeggero in arrivo ed in partenza nel porto di Olbia.

La tabella di cui all’Allegato all’Ordinanza n. 19/1998, Capo I – Rimorchio, Articolo 1, contenente le tariffe per il servizio di rimorchio, è sostituita dalla seguente:

Navi da

G.T.

 

G.T.

TARIFFA BASE

Navi

da

0

A

800

38,31 €

Navi

da

801

A

1.200

52,35 €

Navi

da

1.201

A

2.500

108,11 €

Navi

da

2.501

A

4.000

117,99 €

Navi

da

4.001

A

6.000

152,36 €

Navi

da

6.001

A

7.000

177,77 €

Navi

da

7.001

A

8.000

203,15 €

Navi

da

8.001

A

9.000

228,60 €

Navi

da

9.001

A

10.000

253,97 €

Navi

da

10.001

A

15.000

279,34 €



Alle navi aventi G.T. > 15.000 è applicata la tariffa prevista per le navi da 10.001 a 15.000 G.T., con l’aggiunta di € 32,31 per ogni 2.000 G.T. o frazioni di essa in più.

Articolo 7
(Riscossione e versamento dei proventi ricavati dall’applicazione delle tariffe)

In attesa di una regolamentazione globale da determinarsi da parte della Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci sull’espletamento dei servizi di interesse comune di cui al D.M. n° 132 in data 6 febbraio 2001, e dei relativi oneri a carico degli utenti, le tariffe sono riscosse nelle forme e nei modi prescelti dalle Società Armatrici.
Le stesse tariffe dovranno essere versate alla Società concessionaria del servizio di rimorchio per il porto di Olbia, secondo le modalità con tale Società opportunamente concordate. Il versamento dovrà avere cadenza mensile, ed avvenire entro la prima decade del mese successivo.
Dell’avvenuto versamento dovrà essere data contestuale e sistematica notizia alla Capitaneria di Porto di Olbia, riportando distintamente le voci relative alle tre tariffe sopra indicate, nonché il numero delle prestazioni di rimorchio ricevute ed il numero di passeggeri e mezzi trasportati cui il suddetto versamento si riferisce.

Articolo 8
(Disposizioni finali)

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le proprie precedenti Ordinanze n. 02/2004 in data 15 Gennaio 2004 e n. 13/2004 in data 23 Aprile 2004, nonché ogni norma con essa incompatibile.
Spetta a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in vigore dalle ore 00.01 del giorno 22 gennaio 2005.
I contravventori saranno perseguiti, qualora la violazione commessa non concretizzi gli estremi di più grave, specifico reato, ai sensi degli articoli 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.



Olbia lì 21 gennaio 2005

F.to
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Pietro SOTGIU